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GIURISPRUDENZA CIVILE E PENALE

Cassazione penale setenza n. 13938 del 30 gennaio 2008 - depositata il 3 aprile 2008

Il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato, precisando che nel caso di lesioni determinate da colpa medica tale momento non può essere identificato con quello in cui la stessa persona offesa ha avuto consapevolezza dell'esistenza della patologia che lo affligge, bensì con quello, eventualmente successivo, in cui è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che lo hanno curato.

Cassazione penale sentenza n. 10795 del 14 novembre 2007 - depositata l' 11 marzo 2008

La Corte ha affermato che è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria cooperazione colposa, purchè in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare è necessario che la regola cautelare inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente. Nella fattispecie la Corte ha confermato la condanna del medico psichiatra, il quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano.

Cassazione penale sentenza n. 840 del 6 novembre 2007 - depositata il 10 gennaio 2008

La Corte ha chiarito che a fronte dell’esistenza di due ipotesi alternative nella ricostruzione della causalità, entrambe plausibili in astratto, è consentito al giudice di merito escluderne una, non solo in base ad una dichiarata e motivata maggiore affidabilità dell’altra, ma altresì tenendo conto delle evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, l’ipotesi alternativa.

Nel caso in specie si trattava del decesso di un paziente a causa del sovradosaggio del farmaco prescrittogli, ha affermato come il caso del medico che adotti una terapia errata, di conseguenza omettendo di somministrare quella corretta, non rientri nella causalità omissiva, bensì in quella commissiva. Una volta accertato, dunque, che l’evento è casualmente ricollegabile alla condotta attiva del medico non è pertanto necessario in tal caso verificare, secondo i canoni del giudizio controfattuale, se il mutamento della terapia avrebbe avuto efficacia salvifica, giacchè qualunque fosse l’esito di tale verifica l’evento rimarrebbe comunque ricollegabile all’iniziale condotta commissiva del medico.

RESPONSABILITA' MEDICA D'EQUIPE:

Cass. pen. sez. IV, 8 febbraio 2005 n.12275 


La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase postoperatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo "ex"
art. 40 c.p., comma secondo. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. dei componenti l'equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria).

 

Cass. pen. Sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568

 

In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto l'intera equipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5282 DEL 28 FEBBRAIO 2008

Il danno morale per la morte del figlio psichicamente instabile - affidato ad una struttura sanitaria che non riuscì colpevolmente ad impedirne il suicidio- non può essere valutato in una somma inferiore rispetto a quella che verrebbe liquidata in riferimento alla morte di un figlio sano.

 

CASSAZIONE CIVILE SENZAN 13 APRILE 2007 N.8826

Con questa sentenza la Cassazione propone una "summa" del diritto sanitario ed in particolare:

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte riguardava un intervento di non particolare difficoltà tecnica (settorinoplastica) che, tuttavia, non aveva sortito gli effetti sperati, pur non aggravando la salute del paziente.

La Corte d'Appello di Roma aveva escluso la responsabilità del medico.

La Corte invece, cassando parzialmente la sentenza, ha affermato i seguenti princìpi: 1) L’accettazione del paziente in una struttura ( pubblica o privata ) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità;

2) L’accettazione in ospedale pubblico e l’esecuzione di intervento di settorinoplastica depongono per la sussistenza di un accordo relativamente ad un intervento chirurgico volto al recupero della compromessa funzionalità respiratoria, ma non nell'oggetto del contratto non rientra, in mancanza di un espresso patto, un particolare risultato estetico aggiuntivo.

3) La responsabilità della struttura ( pubblica o privata) sanitaria per fatto dell’ausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il medico, trovando fondamento nel principio del rischio.

4) La responsabilità del medico dipendente di ente ospedaliero verso il paziente ha natura contrattuale e trova fondamento nel c.d. contatto sociale, fonte di un contratto d’opera professionale.

5) L'ente ospedaliero ed il medico sono contrattualmente impegnati al risultato conseguibile in base a criteri di normalità, da apprezzarsi secondo il modello della diligenza ordinaria del buon professionista, da rapportarsi al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione.

6) Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, mentre incombe al medico dare la prova che l’inesattezza della prestazione è dipesa da causa a sé non imputabile, senza che sia al riguardo possibile distinguere tra prestazioni facili e difficili, né obiettare che trattasi di "obbligazione di mezzi".

7) In conseguenza di quanto sopra il medico (e la struttura) sono responsabili non solo in presenza di aggravamento dello stato di salute , ma anche quando l’esito risulti caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l’intervento medico-chirurgico ha reso necessario.

Vedi il testo integrale seguento il link: http://www.dirittosanitario.com/doc/Cassazione88262007.doc

 

   
 
 
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